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Appalti, danni arrecati: anche Stazione Appaltante è responsabile

lentepubblica.it • 17 Gennaio 2017

stazione appaltanteLa stazione appaltante è corresponsabile per i danni che l’impresa esecutrice provoca a terzi, in caso in cui i lavori si protraggano oltre il previsto.

 


La precisazione arriva dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25408 del 12 dicembre 2016. La Corte distrettuale ha traguardato la condotta della stazione appaltante unicamente alla stregua delle prescrizioni contenute nell’art. 1662 c.c.. Risulta in tal modo disatteso l’orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente (Cass., 27 gennaio 2012, n. 1263; Cass.,22 febbraio 2008, n. 4591, Cass., 5 ottobre 2000, n. 13266).

 

Nella specie la doverosa ingerenza imposta dalla natura pubblicistica dell’appalto, che esclude l’esonero di responsabilità per la stazione appaltante, era maggiormente imposta dalla protrazione degli eventi produttivi di danno e dalla loro macroscopica evidenza, a tacere delle specifiche istanze al riguardo rivolte dai proprietari alla Provincia di Campobasso.

 

Anche la seconda censura, con la quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello, avanti di esaminare nel merito la questione della responsabilità dell’amministrazione provinciale, rilevato che il Tribunale aveva, riferendosi all’inattività della stessa, sostanzialmente valutato una causa petendi diversa da quella dedotta, è infondata, ladove omette di considerare che la diversità dei fatti che hanno dato causa all’evento di danno non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, ma alla medesima. In proposito questa Corte ha affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito dà luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno (Cass., 3 marzo 2010, n. 5057; Cass., 9 novembre 2006, 9 novembre 2006, n. 23918).

 

Con il terzo mezzo, deducendo la violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, della L. n. 2359 del 1865, art. 24 e ss. e della L. n. 865 del 1971, art. 19 la ricorrente in via incidentale sostiene che il giudizio di responsabilità non potrebbe prescindere dalla legittimità dell’occupazione e dalla necessità di apposita impugnazione dei relativi provvedimenti amministrativi. La doglianza è infondata, in quanto (prescindendo dal rilievo che i comportamenti non interessavano l’area indicata nel provvedimento prefettizio), nella specie vengono in considerazione condotte inerenti alle modalità di esecuzione dei lavori dati in appalto per la realizzazione dell’opera pubblica, le quali prescindono dalla legittimità o meno dell’occupazione.

 

Fonte: Corte di Cassazione
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